venerdì 1 marzo 2013

Le fonti dell'elaborazione dottrinale sunnita e le "scuole giurdiche"

Prima di iniziare a leggere questo post, si consiglia la lettura di questo e questo.

Mi occuperò prossimamente di spiegare le differenze tra sunniti e sciiti. Per il momento, basti sapere che per sunniti intendiamo ahl al-sunna wa-l-'ijma cioè "coloro che si attengono alla tradizione e al principio del consenso" e che questi costituiscono circa il 90% dei musulmani del mondo.

L'elaborazione della dottrina islamica è avvenuta a partire da 4 "fonti" principali, riportate in ordine di priorità: 


1. Il Corano: abbiamo già introdotto qui le origini del Corano e la sua struttura. Le 114 sure vengono suddivise in meccane o medinesi, a seconda del periodo in cui sono state rivelate. Le prime risalgono al periodo di nascita dell'Islam e sono costituite da messaggi incisivi e a effetto, volti a fare proselitismo tra i meccani; le altre invece, rispondono alle esigenze organizzative di vita quotidiana della nuova comunità e hanno uno scopo prevalentemente normativo. All'interno del Corano non troviamo le sure in ordine cronologico, bensì in ordine di lunghezza decrescente (ad accezione della sura aprente, molto breve).

2. La sunna: la consuetudine. Laddove il contenuto del Corano non basti a stabilire come comportarsi in una determinata situazione, la fonte di ispirazione è costituita dai detti e fatti della vita del Profeta, modello di comportamento, tramandati nel corso dei secoli mediante gli hadìth (racconti), a loro volta riportati in delle raccolte di hadìth compilate da giuristi eminenti. Come fare a essere certi della veridicità di un hadìth? Oltre al corpo (matn) del racconto vero è proprio, viene riportato almeno un isnad, cioè una catena di garanti che hanno tramandato il detto in questione. Si risale di garante in garante, fino a giungere a un compagno del Profeta. Gli hadìth ritenuti più affidabili sono quelli supportati da più di una catena di trasmettitori.

3. al-Ijma': l'accordo. Che fare quando neanche l'esempio del profeta è sufficiente a prendere decisioni in merito a una determinata questione? Il Profeta aveva detto "la mia comunità non sarà mai d'accordo su un errore". L'infallibilità non è del singolo ma della collettività: i membri della comunità si confrontano mediando tra gli opposti, fino a giungere a un'opinione condivisa. In particolar modo vengono considerate rilevanti le opinioni e le decisioni prese dai compagni, coloro che avevano vissuto a stretto contatto con il Profeta. Quello dell'Ijma' è evidentemente un principio molto elastico e democratico.

4. al-qiyas: ragiomanento per analogia. Il qiyas non va confuso con il dare libero sfogo alle proprie opinioni, consiste piuttosto nell'applicare una norma preesistente a una situazione diversa ma in qualche modo simile, per analogia. Questa forma di applicazione della ragione umana è strettamente legata al concetto di ijtihad. Questo termine, legato al campo semantico dello sforzo, indica l'attività del dotto che reinterpreta continuamente le fonti per far sì che le norme siano al passo con l'evoluzione della società.

A questo punto è utile introdurre le definizioni di altri due termini molto inflazionati:

Shàr'ia = comunemente nota come "legge islamica", è la "strada maestra", la legge divina (in quanto stabilita da Dio e non dagli uomini) che comprende tutti i precetti e divieti ai quali ogni credente dovrebbe sempre attenersi. Di essi fanno parte fard (atti assolutamente obbligatori, come la preghiera) e haràm (atti assolutamente proibiti, come l'omicidio). Esistono, tuttavia, tra questi due estremi, tre categorie intermedie: gli atti meritevoli ed estremamente consigliati ma non obbligatori, gli atti assolutamente indifferenti dal punto di vista legale, gli atti sconsigliati e riprovevoli ma non vietati.

Fiqh = giurisprudenza, studio del diritto, dal quale deriva fàqih giurisperito.

Queste due categorie riguardano la definizione degli  aspetti esclusivamente formali della vita del credente; per quanto riguarda la dimensione interiore invece, si tratta di un aspetto privato, in merito al quale soltanto a Dio è dato di conoscere la verità.
Nel corso dei secoli durante i quali ha avuto luogo l'elaborazione della dottrina, gli esperti di diritto non sempre si sono trovati d'accordo su come interpretare un determinato precetto. L'Islam si è mostrato elastico e capace di accogliere in sé le differenze, piuttosto che creare divisioni in seno alla sua comunità, limitandosi ad emarginare soltanto le tendenze che sfociassero esplicitamente nell'eresia.

Pertanto esistono ancora oggi quattro diverse scuole giuridiche (madhhab = credo, dottrina, ideologia): la Hanafita (la più liberale nonché la più diffusa), la Malikita, la Shafi'ta e la Hanbalita. Nell'ambito del sistema di classificazione degli atti di cui sopra, può capitare che un atto venga posto da un scuola in una determinata categoria e da un'altra scuola in un'altra categoria.

Consideriamo, ad esempio, il divieto assoluto di bere vino sancito dal Corano. In base all'interpretazione della scuola Hanafita questo divieto (haràm) riguarderebbe soltanto e unicamente il vino; pertanto il consumo di bevande alcoliche di altro tipo sarebbe consentito (pur essendo un atto sconsigliato). Secondo altri invece, il vino è esemplificativo di qualsiasi sostanza che causi uno stato di ebrezza e di conseguenza il consumo di bevande alcoliche è haràm in generale. La questione è molto complessa e di certo non riassumibile in poche parole: ho riportato questo esempio per far comprendere quanto il testo sacro dell'Islam si presti a una vasta gamma di interpretazioni.

Spero che questa breve panoramica sia stata utile. Non esitate a contattarmi per eventuali domande e commenti.


Anticipazione: presto pubblicherò qualche estratto delle mie tesi di laurea in lingua e letteratura persiana

Nessun commento:

Posta un commento